Cestello per Manutenzione Aerea

SKU: PPSE

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Conforme al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, punto 3.1.4 allegato VI
Robusto cestello porta persone costituito da un pianale in lamiera striata e da quattro pareti in rete elettrosaldata. Ideale per operazioni di manutenzione aerea, da utilizzarsi con carrello elevatore.
Dimensioni 1100 x 900 x 1100h

Descrizione

Conforme al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, punto 3.1.4 allegato VI
Robusto cestello porta persone costituito da un pianale in lamiera striata e da quattro pareti in rete elettrosaldata. Ideale per operazioni di manutenzione aerea, da utilizzarsi con carrello elevatore.
Dimensioni 1100 x 900 x 1100h
Portata max. 400 Kg

Tara 140 Kg
Completo di:
Porta con dispositivo di bloccaggio.

Fermo di sicurezza che evita lo sfilamento del contenitore dalle forche.

Ganci per l’attacco delle cinture di sicurezza (non fornite)

Pannelli avviso prevenzione dei rischi maggiori

Targhetta metallica identificativa riportante i dati tecnici dell’attrezzatura

Dettagli
Robusto cestello porta persone costituito da un pianale in lamiera striata e da quattro pareti in rete elettrosaldata

L’ accesso dell’ operatore alla piattaforma avviene tramite apposita sponda apribile verso l’ interno con sistema di bloccaggio.

La piattaforma può essere facilmente inforcata dal carrello elevatore o da sollevatore grazie alle due solide guide tubolari saldate sotto il pianale.

Dotazioni di sicurezza del cestello:

Sistema di bloccaggio sulle forche del carrello in grado di impedire il suo accidentale sfilamento
Due anelli di fissaggio per le cinture di sicurezza (non fornite).
Capiente cassetta porta attrezzi.
Normative di riferimento

DLgs 9 Aprile 2008 n° 81 testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro punto 3.1.4 allegato VI.
Direttiva Macchine 98/37/ CEUNI EN 280
Cesto Manutenzione Aerea

A B C D Capacità Portata
1100 900 1100 2050 2 persone 400

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nel punto 3.1.4 ALLEGATO VI (testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) permette il sollevamento di persone soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.

La commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il 18 Aprile 2012 ha chiarito il concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Allo scopo di chiarire il reale significato e l’estensione del termine “ a titolo eccezionale” nel caso di sollevamento di persone con mezzi non destinati a tale scopo, si ricorda che il punto 3.1.4 dell’allegato VI al decreto legislativo n. 81/08, stabilisce che: “ … omissis … a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo; … omissis …”.
Al riguardo, considerato che la disposizione in esame è stata introdotta per garantire in concreto valide condizioni di sicurezza ai lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste a tal fine; si ritiene che la stessa possa trovare applicazione nei seguenti casi:
– quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
– per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
– quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.
In definitiva, la commissione ritiene sia utile, allo scopo di conferire più agevole applicabilità alla previsione di legge, dare i suddetti chiarimenti circa il reale significato del concetto di “eccezionale” richiamato nell’allegato VI al D.lgs. n. 81/08.
Le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.

COD: PPSE Categoria: